LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 1096/95 spedito il 9 febbraio 1995, avverso avviso di accertamento n. val. 436 - Invim straordinaria contro il registro di Empoli dall'Agricola Barbialla S.r.l. in persona del legale rappresentante Luigi Nardi, residente a Ravenna in via degli Ariani, 1; Con ricorso presentato alla commissione tributaria di primo grado di Firenze in data 11 febbraio 1995, la societa' Agricola Barbialla S.r.l., in persona del legale rappresentante sig. Luigi Nardi, ha impugnato l'avviso di accertamento di valore e di liquidazione di imposta, ai fini dell'imposta Invim straordinaria al 31 ottobre 1991, notificatogli dall'ufficio del registro di Empoli in data 13 dicembre 1994. Mediante l'avviso di accertamento e di liquidazione di imposta impugnato l'ufficio ha, sostanzialmente, disconosciuto, ai fini dell'applicazione dell'imposta suddetta, la rilevanza di un conferimento, avvenuto il 13 maggio 1985; cio' ha comportato la retrodatazione al 1966 dell'inizio del periodo relativamente al quale l'incremento di valore soggetto ad imposta doveva essere calcolato. Nel ricorso di cui trattasi la societa' ricorrente fa notare che i beni conferiti e di cui si discute sono costituiti da fabbricati siti in comune di Montaione, per i quali e' stata corrisposta l'Invim fino all'atto del conferimento. La parte ricorrente aggiunge che, operando cosi' come fatto dall'ufficio, ai fini del calcolo dell'Invim straordinaria dovuta successivamente al conferimento e quindi non assunto quale momento iniziale quello in cui il conferimento ha avuto luogo, si verrebbe a calcolare l'imposta anche sull'incremento di valore maturatosi nel periodo antecedente il conferimento stesso e per il quale l'imposta e' stata gia' in precedenza versata; a tal fine viene fatto riferimento a quanto prescritto dalla ris. Min. fin. dir. gen. loc. 5/576 in data 8 agosto 1978. La societa' ricorrente conclude il proprio ricorso con la richiesta di dichiarare nullo o comunque di annullare l'accertamento impugnato. Con successiva istanza, depositata presso questa commissione provinciale in data 20 febbraio 1998, la societa' ricorrente ha domandato la trattazione in pubblica udienza della vertenza di cui ora qui si discute. L'ufficio del registro di Empoli si e' costituito con memoria presentata a questa commissione tributaria provinciale in data 13 febbraio 1998, per chiedere il rigetto di tutte le domande della societa' ricorrente. Con lo stesso atto di costituzione l'ufficio ha domandato il rinvio della udienza fissata per il 6 marzo 1998, a seguito di proposta di conciliazione prodotta dall'ufficio stesso alla controparte. Successivamente, con atto depositato il 26 febbraio 1998, l'ufficio ha domandato a questa commissione di voler emettere decreto di cessata materia del contendere, per l'intervenuta revoca dell'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 2-quater, d.-l. n. 564/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 656/1994 e regolamento attuativo d.m. 11 febbraio 1997, n. 37 (autotutela); con compensazione di spese e onorari processuali, ai sensi del comma 3, dell'art. 46, d.lgs. n. 546/1992. Alla udienza del 6 marzo 1998 la societa' ricorrente prendeva atto della intervenuta rinuncia, da parte dell'ufficio, all'accertamento impugnato, ma insisteva nel richiedere la condanna dell'ufficio alle spese di giudizio; a tal fine presentava la nota relativa, ammontante complessivamente a L. 1.430.000 oltre I.V.A. e cap. L'ufficio, da parte sua, confermava in udienza la rinuncia all'accertamento impugnato, ma insisteva per la compensazione delle spese, in applicazione del comma 3, dell'art. 46, d.lgs. n. 546/1992. La commissione, ritenendo che la disciplina del regolamento delle spese di giudizio e di cui all'art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992 possa generare ragionevoli dubbi di legittimita' costituzionale, si e' riservata la decisione, per una piu' approfondita valutazione di quanto in oggetto.